(NB per il nuovo bando affitti della Regione Emilia-Romagna del 2022 clicca qui; per le detrazione canoni di affitto ai giovani inquilini valide per il 2022, clicca qui)
Il contributo affitto per la riduzione dei canoni di locazione ad uso abitativo del 2021, è un beneficio a fondo perduto stanziato a causa della pandemia, istituito dal decreto “Ristori” ed è rivolto ai locatori che hanno rinegoziato il canone d’affitto riducendolo, per andare incontro agli affittuari che versavano in condizioni economiche di disagio.
Il contributo verrà erogato nel 2022, è rivolto ai locatori di immobili a uso abitativo che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno accordato all’affittuario una riduzione del canone d’affitto per tutto il 2021 o solo per una parte dell’anno.
Per accedere al contributo è necessario che:
- il contratto sia in corso dal 29 ottobre 2020
- sia regolarmente registrato all’ Agenzia delle entrate tramite modello RLI
- l’immobile concesso in affitto sia di tipo residenziale, situato in un comune ad alta densità abitativa, utilizzato come abitazione principale dall’inquilino
- il canone d’affitto sia oggetto di rinegoziazioni per tutto il 2021 o solo per una parte dell’anno,
- le rinegoziazioni siano comunicate all’Agenzia delle entrate tramite modello RLI entro il 31 dicembre 2021,
- le rinegoziazioni siano decorse dal 25 dicembre 2020.
Il CIPE, con la delibera del 13.11.2003, n.87, allegato A, ha individuato quali sono i Comuni ad alta densità abitativa, Comuni capoluogo di Provincia, Comuni Metropolitani compresi i Comuni con essi confinanti: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.
Il legislatore ha stabilito che il contributo a fondo perduto sia di importo non superiore al 50% della riduzione del canone e nel limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A partire da gennaio 2022 sarà l’Agenzia a determinare la percentuale spettante del contributo sulla base del numero di domande ammesse al beneficio e le risorse stanziate.
Per presentare la domanda è necessario compilare il modello reso disponibile nel sito dell’Agenzia dell’entrate e inviarlo telematicamente. Il modello può essere inviato telematicamente anche tramite uno dei nostri uffici territoriali.
Il termine per l’invio della domanda, prima fissato al 6 settembre, è stato prorogato al 6 ottobre 2021 per consentire ad un maggior numero di contribuenti di poter usufruire del beneficio considerando che il periodo entro il quale poteva essere presentata la domanda ha coinciso con il periodo estivo.
Entro il 6 ottobre devono essere inviate anche eventuali istanze sostitutive di quelle inviate in precedenza.
Entro il 31 dicembre 2021 devono essere inviate le eventuali rinunce al contributo.